Secondo la Corte dei Conti è incostituzionale (in riferimento all’art. 1
19 della nostra Carta) il comportamento degli enti locali che non iscrivono in bilancio le perdi- te derivanti dagli strumenti finanziari derivati.
La Corte dei Conti ha precisato che non vale – ed evitare la irregolarità contabile – richiamare la circolare 6301/2007 del Ministero della Economia (Governo Prodi, si badi bene), secondo cui “i derivati non costituiscono indebi- tamento”.
Invece, le perdite da derivati relative al “mark-to-market” devono essere iscritte nei bilanci pubblici al Titolo I, intervento 8, in qualità di spesa corrente di natura straordinaria. Se ciò non viene fatto, l’ente in sostanza finanzia una spesa corrente attraverso una forma di indebi- tamento indiretto, in violazione dell’art. 119 della nostra Costituzione.
Vero che ormai è quasi carta straccia, ma almeno della Costituzione avranno timore gli spericolari finanzieri che giocano negli enti pubblici con i soldi altrui (cioè quelli dei cittadini)?
E’ ancora attiva la campagna per la trasparenza nell’uso dei derivati.













