
Come ho già detto in articoli precedenti, la regolamentazione dei contratti derivati OTC è essenziale per disinnescare il potere di destabilizzazione della finanza in primo luogo verso se stessa, poi verso il sistema bancario tradizionale, quindi nei confronti dell’economia reale e della finanza pubblica. Per realizzare questo obbiettivo, oltre alla separazione tra banche e società finanziarie (di cui il regolamento citato non si occupa), occorre in primo luogo che i contratti derivati OTC siano trattati nei mercati regolamentati, quindi vengano ad emersione, non rimangano chiusi nei cassetti del Monte dei Paschi di turno, a pena della nullità di essi e/o di altre sanzioni davvero efficaci e dissuasive. Quindi, a mio giudizio, questi sono i parametri in base ai quali giudicare se il Regolamento UE 648/2012 rappresenta un passo in avanti sostanziale oppure la “pallottola spuntata” di un discutibile film comico di qualche anno fa.
Iniziamo segnalando ai lettori che gli articoli importanti del Regolamento CE 648/2012, che si applica o, meglio, si dovrebbe applicare ai contratti derivati OTC stipulati dopo il 16 Agosto 2012 e a quelli in essere a tale data, sono quelli che vanno dal numero 1 al numero 22. Il Regolamento citato (articoli 1 – 12) non impone che i derivati OTC siano trattati nei mercati regolamentati, ma sceglie una soluzione equivalente ai fini della garanzia della sicurezza sistemica, della legalità, della trasparenza e della pubblicità di questi contratti consistente nel fatto che essi debbano essere eseguiti per mezzo di una controparte centrale (CCP) (è il c.d. “obbligo di compensazione”) e che le parti del contratto e la controparte centrale debbano trasmettere le informazioni relative ai contratti derivati OTC stipulati, modificati o cessati ad un repertorio di dati su queste negoziazioni (è il c.d. “obbligo di segnalazione”) registrato o riconosciuto dall’ESMA o AESFEM, cioè dall’Autorità Europea sul Risparmio e i Mercati Finanziari (la CONSOB europea) e gestito da una persona giuridica istituita per tale attività [... continua sul pdf allegato. Lo scaricate cliccando qui]













